Semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al funzionamento dei presidi residenziali socio - assistenziali
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE N. 38 DEL 22-08-1995
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:
ARTICOLO 1
1. L’autorizzazione del Presidente della Giunta regionale di cui al quarto comma dell’art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1982 n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), relativa ai presidi residenziali socio - assistenziali privati, è sostituita da una denuncia di inizio attività da parte del loro legale rappresentante attestante l’esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti per l’esercizio, l’ampliamento o la trasformazione dei presidi medesimi.
2. La denuncia è presentata al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell’Assessorato regionale della sanità e assistenza sociale, struttura responsabile del procedimento, che entro sessanta giorni verifica d’ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato del dirigente, da notificare all’ente interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell’attività e la rimozione dei suoi effetti salvo che l’ente, ove sia possibile, provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal responsabile del procedimento.
ARTICOLO 2
1. I presidi residenziali socio - assistenziali pubblici, ossia gestiti da enti pubblici direttamente ovvero mediante convenzione con associazioni di volontariato o cooperative sociali, compresi collegi e convitti, non sono soggetti alle disposizioni di cui all’art. 1.
ARTICOLO 3
1. Le funzioni di vigilanza sul funzionamento dei presidi residenziali socio - assistenziali pubblici e privati, esercitate dal Servizio di cui all’art. 1, sono disciplinate con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 4
1. La legge regionale 9 aprile 1990, n. 13 (Norme transitorie per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento di presidi residenziali socio assistenziali privati è abrogata.
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Aosta, 4 agosto 1995