Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Istanza di Interpello - Cooperative di produzione e di lavoro - Articolo 1, comma 462, legge 30 dicembre 2004, n. 311- Y societa' cooperativa
Sintesi:
La risoluzione offre chiarimenti in merito alla disciplina prevista dall'art. 11 del D.P.R. n.601 del 1973 cosi' come richiamato dal comma 462 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2004.
Le variazioni in diminuzione prevista per le cooperative di produzione e lavoro del comma 462 della Legge Finanziaria 2005 deve essere effettuata dal reddito imponibile IRES e non anche dal reddito imponibile IRAP.
Non puo' trovare applicazione, inoltre, l'articolo 11 - bis del D.Lgs. n. 446 del 1997 in quanto la norma si preoccupa esclusivamente di garantire una uniformita' nei criteri di determinazione della base imponibile IRES e IRAP e non anche di riconoscere automaticamente applicabile ai fini IRAP una specifica esenzione introdotta dal legislatore ai fini IRES.
Testo:
Con l'istanza di interpello in esame e' stato esposto il seguente
Quesito
La Y (di seguito, in breve, la "Societa'") e' una societa' cooperativa a mutualita' prevalente che, nello svolgimento della propria attivita' di assistenza hardware e software, si avvale del lavoro dei soci che prestano la loro opera con carattere di continuita'.
Considerato che l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai propri soci e' superiore al 50 per cento del totale dei costi esclusi quelli delle materie prime, la Societa' chiede se debba o meno pagare l'imposta regionale sulle attivita' produttive.
Soluzione interpretativa prospettata
L'istante ritiene che l'attivita' esercitata sia esente da IRAP ai sensi dell'articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, cosi' come richiamato dall'articolo 1, comma 462 della legge Finanziaria 2005.
A sostegno di cio', la Societa' fa presente che "secondo l'articolo 11 del D.P.R. n. 601 del 1973, i redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e lavoro sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche (oggi IRES) e dall'imposta locale sui redditi (oggi sostituita dall'IRAP) se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai
soci non e' inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi esclusi quelli relativi alle materie prime e sussidiarie".
Parere dell'Agenzia
L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 prevede, tra l'altro, che "i redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuita' (...) non e' inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie".
Il comma 462 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge Finanziaria per il 2005) ha previsto, riproponendo il contenuto della disposizione transitoria di cui al comma 4, dell'articolo 6 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, che il predetto articolo 11 "si applica limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilita'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive".
Al riguardo, la circolare del 15 luglio 2005, n. 34/E ha chiarito che le cooperative di produzione e lavoro, che abbiano un totale delle retribuzioni corrisposte ai soci non inferiore al 50 per cento del totale degli altri costi esclusi materie prime e sussidiarie, continueranno a fruire dell'esenzione da IRES limitatamente alla quota parte di reddito corrispondente all'IRAP iscritta a conto economico.
In sostanza, tali soggetti effettueranno, ai fini IRES, una variazione in diminuzione pari all'IRAP computata tra le variazioni in aumento.
Cio' premesso, occorre evidenziare che la predetta variazione in diminuzione deve essere effettuata dal reddito imponibile IRES (avendo tale imposta sostituito l'IRPEG con il decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344) e non anche dal reddito imponibile IRAP, posto che l'esenzione dall'imposta locale sui redditi contenuta nel citato articolo 11 non puo'
essere interpretativamente intesa come un'esenzione dall'imposta sulle attivita' produttive.
Ne' risulta, peraltro, che la normativa in materia di IRAP preveda l'esenzione per i redditi conseguiti dalle cooperative di produzione e lavoro che si trovino nella medesima condizione evidenziata dalla Societa' istante.
Non puo' trovare applicazione, inoltre, l'articolo 11-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in materia di parallelismo delle variazioni fiscali IRAP e IRES.
Tale ultima disposizione prevede, infatti, che le componenti prese a base per il calcolo dell'IRAP soggiacciano, di regola, ai criteri previsti per le imposte sui redditi e, in particolare, ai criteri di quantificazione, imputazione temporale e inerenza (cfr. circolare del 26 luglio 2000, n. 148/E).
La norma, pertanto, si preoccupa esclusivamente di garantire una uniformita' nei criteri di determinazione della base imponibile IRES e IRAP e non anche di riconoscere automaticamente applicabile ai fini IRAP una specifica esenzione introdotta dal legislatore ai fini IRES.
Cio' considerato, non si ritiene condivisibile la soluzione prospettata dalla Societa' la quale e' tenuta al regolare versamento dell'IRAP e ai relativi adempimenti fiscali.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ............ viene resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.