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Convenzione sulluguaglianza di retribuzione fra mano dopera maschile e mano dopera femminile per un lavoro di valore uguale (Nota : data di entrata in vigore : 23/05/1953)
Convenzione : C100
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 34
Data dadozione : 29/06/1951
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato
Questo strumento fa parte delle convenzioni fondamentali.
La Conferenza generale dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 6 giugno 1951 per la sua trentaquattresima sessione,
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano dopera maschile e mano dopera femminile per un lavoro di valore uguale, questione che costituisce il settimo punto allordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi ventinove giugno millenovecentocinquantuno, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulluguaglianza di retribuzione, 1951.
Articolo 1
Ai fini della presente convenzione :
Articolo 2
1. Ogni Stato membro dovrà, con mezzi conformi ai metodi in vigore per la fissazione dei tassi di retribuzione, incoraggiare e, nella misura in cui ciò sia compatibile con detti metodi, assicurare la applicazione a tutti i lavoratori del principio delluguaglianza di retribuzione fra mano dopera maschile e mano dopera femminile per un lavoro di valore uguale.
2. Questo principio potrà essere applicato mediante :
Articolo 3
1. Quando tali misure saranno di natura tale da facilitare lapplicazione della presente convenzione, saranno prese misure per incoraggiare la valutazione obiettiva degli impieghi sulla base delle attività che comportano.
2. I metodi da seguire per questa valutazione potranno costituire loggetto di decisioni, adottate sia dalle autorità competenti per quanto riguarda la fissazione dei tassi di retribuzione sia, qualora i tassi di retribuzione siano fissati mediante convenzioni collettive, dalle parti stipulanti queste convenzioni.
3. Le differenze fra i tassi di retribuzione che corrispondono, senza considerazione di sesso, a differenze risultanti da una tale valutazione obiettiva nei lavori da effettuare, non dovranno essere considerate come contrarie al principio di uguaglianza di retribuzione fra mano dopera maschile e mano dopera femminile per un lavoro di valore uguale.
Articolo 4
Ogni Stato membro collaborerà nel modo più conveniente con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, allo scopo di dare effetto alle disposizioni della presente convenzione.
Articolo 5
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 6
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 7
1. Le dichiarazioni che saranno comunicate al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro, in conformità al paragrafo 2 dellarticolo 35 dello Statuto dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, dovranno far conoscere :
2. Gli impegni menzionati ai capoversi a. e b. del primo paragrafo del presente articolo saranno considerati parte integrante della ratifica e produrranno identici effetti.
3. Ogni Stato membro potrà rinunciare, mediante una nuova dichiarazione, totalmente o parzialmente alle riserve contenute nella sua precedente dichiarazione in virtù dei capoversi b., c. e d. del paragrafo 1 del presente articolo.
4. Ogni Stato membro potrà, durante i periodi nel corso dei quali la presente convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dellarticolo 9, comunicare al Direttore generale una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione in determinati territori.
Articolo 8
1. Le dichiarazioni comunicate al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro in conformità ai paragrafi 4 e 5 dellarticolo 35 dello Statuto dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro devono indicare se le disposizioni della convenzione saranno applicate nel territorio con o senza modifiche quando la dichiarazione indichi che le disposizioni della convenzione si applicano con riserva di modifiche, essa deve specificare la natura di dette modifiche.
2. Lo Stato membro, gli Stati membri o lautorità internazionale interessati potranno rinunciare totalmente o parzialmente, mediante unulteriore dichiarazione, al diritto di invocare una modifica indicata in una dichiarazione precedente.
3. Lo Stato membro, gli Stati membri o lautorità internazionale interessati potranno, durante i periodi nel corso dei quali la convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dellarticolo 9, comunicare al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro una nuova dichiarazione che modifichi ad ogni altro riguardo i termini di ogni precedente dichiarazione e che faccia conoscere la situazione per quanto riguarda lapplicazione della presente convenzione.
Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolata per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dellOrganizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dellOrganizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà lattenzione degli Stati membri dellOrganizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 11
Il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità allarticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 12
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà lopportunità di iscrivere allordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.
Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che lavessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Altri riferimenti
Allegato : R90 Raccomandazione sulluguaglianza di retribuzione, 1951
1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
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