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Convenzione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni (Nota : data di entrata in vigore : 15/06/1960)
Convenzione : C111
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 42
Data dadozione : 28/06/1958
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato
Questo strumento fa parte delle convenzioni fondamentali.
La Conferenza generale dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958, nella sua quarantaduesima sessione,
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia dimpiego e di professione, questione che costituisce il quarto punto allordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che queste proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,
Considerato che la Dichiarazione di Filadelfia afferma che tutti gli esseri umani, indipendentemente dalla razza, dalla fede, dal sesso, hanno diritto di perseguire il proprio progresso materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e di dignità, di sicurezza economica e con uguali possibilità,
Considerato inoltre che la discriminazione costituisce una violazione dei diritti enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti delluomo,
adotta oggi ventotto giugno millenovecentocinquantotto, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958.
Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, il termine « discriminazione » comprende :
2. Le distinzioni, le esclusioni e le preferenze fondate sulle qualificazioni che si esigono per un impiego determinato non sono considerate discriminazioni.
3. Ai fini della presente convenzione, le parole « impiego » e « professione » comprendono laccesso alla formazione professionale, laccesso allimpiego e alle differenti professioni, e le condizioni di impiego.
Articolo 2
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore simpegna a formulare e ad applicare una politica nazionale tendente a promuovere, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali, luguaglianza di possibilità e di trattamento in materia dimpiego e di professione, al fine di eliminare qualsiasi discriminazione in questa materia.
Articolo 3
Ogni Stato membro per il quale la presente convenzione è in vigore, deve, con metodi adatti alle circostanze e agli usi nazionali :
Articolo 4
Non sono considerate discriminazioni tutte le misure riguardanti una persona che sia legittimamente sospettata di dedicarsi ad una attività dannosa alla sicurezza dello Stato o che effettivamente svolga detta attività, purché essa abbia il diritto di ricorrere ad un organismo competente stabilito secondo la prassi nazionale.
Articolo 5
1. Le misure speciali di protezione o di assistenza previste nelle altre convenzioni o raccomandazioni adottate dalla Conferenza Internazionale del Lavoro non sono considerate discriminazioni.
2. Ogni Stato membro, sentite le organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, se ne esistono, può definire non discriminatorie tutte le altre misure speciali tendenti a tener conto dei bisogni particolari di individui nei confronti dei quali è riconosciuta necessaria una protezione o una assistenza particolare per ragioni quali il sesso, letà, linvalidità, gli impegni di famiglia o il livello sociale o culturale.
Articolo 6
Ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione simpegna ad applicarla nei territori non metropolitani conformemente alle disposizioni dello Statuto dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 8
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per gli Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà stata registrata.
Articolo 9
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti gli Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche, dichiarazioni e denunce che gli saranno comunicate dagli Stati membri dellOrganizzazione.
2. Notificando agli Stati membri dellOrganizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore generale richiamerà lattenzione degli Stati membri dellOrganizzazione sulla data alla quale la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 11
Il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite ai fini della registrazione, in conformità allarticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete su tutte le ratifiche, tutte le dichiarazioni e tutti gli atti di denuncia che egli avrà registrati in conformità agli articoli precedenti.
Articolo 12
Ogni qual volta lo riterrà necessario il Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà lopportunità di iscrivere allordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.
Articolo 13
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :
2. La presente convenzione rimarrebbe in ogni caso in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che lavessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Altri riferimenti
Allegato : R111 Raccomandazione sulla discriminazione (impiego e professione), 1958
1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
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