![]() | ||
Convenzione relativa alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nellazienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse (Nota : data di entrata in vigore : 30/06/1973)
Convenzione : C135
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 56
Data dadozione : 23/06/1971
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato, oggetto di una richiesta di informazioni
La Conferenza generale dellOrganizzazione internazionale del Lavoro, convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro ed ivi riunitasi il 2 giugno 1971 per la sua cinquantaseiesima sessione ;
Preso atto delle disposizioni della Convenzione sul diritto di associazione e di trattativa collettiva, 1949, che protegge i lavoratori da qualsiasi atto di discriminazione tendente a violare la libertà sindacale in materia di impiego ;
Considerato che è auspicabile adottare disposizioni integrative riguardanti i rappresentanti dei lavoratori ;
Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione dei rappresentanti dei lavoratori nellazienda e alle agevolazioni che dovranno essere loro concesse, tema che costituisce il quinto punto dellordine del giorno della sessione ;
Avendo deciso di dare a tali proposte la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi ventitré giugno millenovecentosettantuno, la seguente convenzione, che sarà denominata Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori, 1971.
Articolo 1
I rappresentanti dei lavoratori nellazienda devono beneficiare di una efficace protezione contro qualsiasi provvedimento che possa loro nuocere, ivi compreso il licenziamento motivato dalla loro qualità di rappresentanti dei lavoratori e dalla loro attività in quanto tali, dalla loro affiliazione sindacale o dalla loro partecipazione ad attività sindacali, purché, agiscano in conformità alle leggi, accordi collettivi o altri accordi contrattuali in vigore ;
Articolo 2
1. Ai rappresentanti dei lavoratori, nellazienda devono essere concesse delle agevolazioni in modo da permettere loro di svolgere rapidamente ed efficacemente le loro funzioni.
2. A questo riguardo si deve tener conto sia delle caratteristiche, del sistema di relazioni professionali predominante nel paese, sia delle esigenze, dellimportanza e delle possibilità dellazienda. interessata.
3. La concessione di tali agevolazioni non deve ostacolare il buon funzionamento dellazienda interessata.
Articolo 3
Ai fini della presente convenzione, i termini « rappresentanti dei lavoratori » indicano le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, che esse siano :
Articolo 4
La legislazione nazionale, gli accordi collettivi, le sentenze arbitrali o le decisioni giudiziarie potranno determinare il tipo o i tipi di rappresentanti dei lavoratori che dovranno avere diritto alla protezione e alle agevolazioni previste dalla presente convenzione.
Articolo 5
Qualora in unazienda vi siano sia rappresentanti sindacali che rappresentanti eletti, dovranno essere adottate misure adeguate, ogni qualvolta sarà necessario, per garantire che la presenza dei rappresentanti eletti non indebolisca la situazione dei sindacati interessati o dei loro rappresentanti, e per incoraggiare la collaborazione, su tutte le questioni pertinenti, tra i rappresentanti eletti, da un lato, ed i sindacati interessati e i loro rappresentanti, dallaltro.
Articolo 6
Lapplicazione delle disposizioni della convenzione potrà essere assicurata o tramite la legislazione nazionale, o tramite accordi collettivi o in qualsiasi altro modo conforme alla prassi nazionale.
Articolo 7
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno trasmesse al Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 8
1. La presente convenzione vincolerà solo i membri dellOrganizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 9
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data dellentrata in vigore iniziale della convenzione, mediante atto trasmesso al Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia non avrà effetto che un anno dopo la sua registrazione.
2.. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione che, entro un anno dallo scadere del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non farà uso della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 10
1. Il Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dellOrganizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e denuncie che gli verranno trasmesse dai membri dellOrganizzazione.
2. Nel notificare ai membri dellOrganizzazione lavvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà lattenzione dei membri dellOrganizzazione sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 11
Il Direttore generale dellUfficio internazionale del lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità con larticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, i dati completi in merito a tutte le ratifiche e a tutti gli atti di denuncia da lui registrati in conformità dei precedenti i articoli.
Articolo 12
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio damministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sullapplicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere allordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 13
1. Qualora la Conferenza adotti una, nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che lhanno ratificata e che non ratificherebbero la convenzione riveduta.
Articolo 14
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
1 Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale francese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 29 aprile 1981, nº 116.
Creata da FR. Approvata da CL. Ultima modifica : 27 agosto 2003.