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Convenzione sulletà minima (Nota : data di entrata in vigore : 19/06/1976)
Convenzione : C138
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 58
Data dadozione : 26/06/1973
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato
Questo strumento fa parte delle convenzioni fondamentali.
La Conferenza generale dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 6 giugno 1973, per la sua cinquantottesima sessione,
Avendo deciso di adottare varie proposte relative alletà minima per lassunzione allimpiego, tema che figura al punto quarto dellordine del giorno della sessione,
Preso atto dei termini della Convenzione sulletà minima (industria), 1919, della Convenzione sulletà minima (lavoro marittimo), 1920, della Convenzione sulletà minima (agricoltura), 1921, della Convenzione sulletà minima (lavori non industriali), 1932, della Convenzione (riveduta) sulletà minima (lavoro marittimo), 1936, della Convenzione (riveduta) sulletà minima (industria), 1937, della Convenzione (riveduta) sulletà minima (lavori non industriali), 1937, della Convenzione sulletà minima (pescatori), 1959 e della Convenzione sulletà minima (lavori sotterranei), 1965,
Considerato che è giunto il momento di adottare uno strumento generale su tale materia, che dovrebbe sostituire gradualmente gli strumenti già esistenti applicabili a settori economici limitati, in vista dellabolizione totale del lavoro infantile,
Dopo aver deciso che tale strumento prenderà la forma di una Convenzione internazionale,
adotta, oggi, ventisei giugno millenovecentosettantatre, la Convenzione che segue, che sarà denominata Convenzione sulletà minima, 1973.
Articolo 1
Ciascun membro per il quale la presente convenzione è in vigore si impegna a perseguire una politica interna tendente ad assicurare labolizione effettiva del lavoro infantile e ad aumentare progressivamente letà minima per lassunzione allimpiego o al lavoro ad un livello che permetta agli adolescenti di raggiungere il più completo sviluppo fisico e mentale.
Articolo 2
1. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà specificare in una dichiarazione allegata alla sua ratifica unetà minima per lassunzione allimpiego o al lavoro sul suo territorio e sui mezzi di trasporto immatricolati nel suo territorio ; con riserva delle disposizioni degli articoli da 4 a 8 della presente convenzione, nessuna persona di età inferiore a quella minima potrà essere assunta allimpiego o al lavoro qualunque sia la professione.
2. Ciascun membro che ha ratificato la presente convenzione potrà, in seguito, informare il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro, con nuove dichiarazioni, che aumenta letà minima precedentemente specificata.
3. Letà minima specificata in conformità del paragrafo 1 del presente articolo non dovrà essere inferiore alletà in cui termina la scuola dellobbligo, né in ogni caso inferiore ai quindici anni.
4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, ciascun membro la cui economia e le cui istituzioni scolastiche non sono sufficientemente sviluppate potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, specificare, in un primo tempo, unetà minima di quattordici anni.
5. Ogni membro che avrà specificato unetà minima di quattordici anni in virtù del precedente paragrafo dovrà dichiarare nelle relazioni che deve presentare ai sensi dellarticolo 22 della Costituzione dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro :
Articolo 3
1. Letà minima per lassunzione a qualunque tipo di impiego o di lavoro che, per la sua natura o per le condizioni nelle quali viene esercitato, può compromettere la salute, la sicurezza o la moralità degli adolescenti non dovrà essere inferiore ai diciotto anni.
2. I tipi di impiego o di lavoro previsti dal precedente paragrafo 1 saranno determinati dalla legislazione interna o dallautorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono.
3. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, la legislazione nazionale o lautorità competente potrà, dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, autorizzare limpiego o il lavoro di adolescenti dalletà di sedici anni a condizione che la loro salute, la loro sicurezza e la loro moralità siano pienamente garantite e che abbiano ricevuto unistruzione specifica ed adeguata o una formazione professionale nel settore dattività corrispondente.
Articolo 4
1. Se sarà necessario e dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, lautorità competente potrà non applicare la presente convenzione a limitate categorie di impiego o di lavoro qualora lapplicazione della presente convenzione a dette categorie dovesse sollevare particolari e importanti difficoltà desecuzione.
2. Ciascun membro che ratifica la presente convenzione dovrà indicare, adducendo i motivi, nel suo primo rapporto sullapplicazione di questultima, che deve presentare ai sensi dellarticolo 22 della Costituzione dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, le categorie di impiego che saranno state escluse ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ed esporre, nei suoi successivi rapporti, lo stato della sua legislazione e della sua prassi relative a dette categorie, precisando in quale misura è stato dato effetto o si intende dare effetto alla presente convenzione per quanto riguarda dette categorie.
3. Il presente articolo non autorizza ad escludere dal campo di applicazione della presente convenzione gli impieghi o i lavori previsti dallarticolo 3.
Articolo 5
1. Ciascun membro la cui economia e i cui servizi amministrativi non abbiano raggiunto uno sviluppo sufficiente potrà, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, limitare, in un primo tempo, il campo di applicazione della presente convenzione.
2. Ciascun membro che si avvale del paragrafo 1 del presente articolo dovrà specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, i settori di attività economica o i tipi di imprese ai quali verranno applicate le disposizioni della presente convenzione.
3. Il campo di applicazione della presente convenzione dovrà comprendere almeno : le industrie estrattive ; le industrie manifatturiere ; ledilizia e i lavori pubblici, lelettricità, il gas e lacqua, i servizi sanitari, i trasporti, magazzini e comunicazioni ; le piantagioni e le altre aziende agricole sfruttate soprattutto per scopi commerciali ; sono escluse le aziende familiari o di piccole dimensioni che producono per il mercato locale e non impiegano regolarmente lavoratori salariati.
4. Ciascun membro che ha limitato il campo di applicazione della convenzione in virtù del presente articolo :
Articolo 6
La presente convenzione non si applica né al lavoro effettuato da bambini o da adolescenti in istituti scolastici, in scuole professionali o tecniche o in altri istituti di formazione professionale, né al lavoro effettuato da ragazzi di almeno quattordici anni in aziende, qualora tale lavoro venga compiuto conformemente alle condizioni prescritte dalle autorità competenti previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, e faccia parte integrante :
Articolo 7
1. La legislazione nazionale potrà autorizzare limpiego in lavori leggeri di giovani di età dai tredici ai quindici anni o lesecuzione, da parte di detti giovani, di tali lavori a condizione che :
2. La legislazione nazionale potrà altresì, con riserva delle condizioni previste ai comma a. e b. del precedente paragrafo 1, autorizzare limpiego o il lavoro di giovani di almeno quindici anni che non hanno ancora terminato la scuola dellobbligo.
3. Lautorità competente determinerà le attività nelle quali limpiego o il lavoro potranno essere autorizzati in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo e fisserà la durata, in ore, e le condizioni di impiego o di lavoro in questione.
4. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, un membro che si è avvalso delle disposizioni del paragrafo 4 dellarticolo 2 può, fintanto che se ne avvale, sostituire i limiti di età di tredici anni e di quindici anni di cui al paragrafo 1 con dodici e quattordici anni, e il limite di età di quindici anni di cui al paragrafo 2 del presente articolo con quattordici anni.
Articolo 8
1. Dopo aver consultato le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati, se esistono, lautorità competente potrà autorizzare, in deroga al divieto di impiego o di lavoro di cui allarticolo 2 della presente convenzione, in casi individuali, la partecipazione ad attività quali gli spettacoli artistici.
2. Le autorizzazioni così concesse dovranno limitare la durata, in ore, dellimpiego o del lavoro autorizzati e fissarne le condizioni.
Articolo 9
1. Lautorità competente dovrà adottare tutte le disposizioni necessarie, ivi comprese le sanzioni adeguate, al fine di assicurare lapplicazione effettiva delle disposizioni della presente convenzione.
2. La legislazione nazionale o lautorità competente dovrà specificare le persone tenute a rispettare le disposizioni che danno effetto alla convenzione.
3. La legislazione nazionale o lautorità competente dovrà prescrivere i registri e gli altri documenti che il datore di lavoro dovrà avere e tenere a disposizione, detti registri e documenti dovranno indicare il nome e letà o la data di nascita, debitamente attestati, ove possibile, delle persone da lui assunte o che lavorano per lui e di età inferiore ai diciotto anni.
Articolo 10
1. La presente convenzione modifica la Convenzione sulletà minima (industria), 1919, la Convenzione sulletà minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sulletà minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sulletà minima (lavori non industriali), 1932, la Convenzione (riveduta) sulletà minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sulletà minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sulletà minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sulletà minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sulletà minima (lavori sotterranei), 1965, alle condizioni fissate qui di seguito.
2. Lentrata in vigore della presente convenzione non chiude ad una ulteriore ratifica la Convenzione (riveduta) sulletà minima (lavoro marittimo), 1936, la Convenzione (riveduta) sulletà minima (industria), 1937, la Convenzione (riveduta) sulletà minima (lavori non industriali), 1937, la Convenzione sulletà minima (pescatori), 1959 e la Convenzione sulletà minima (lavori sotterranei), 1965.
3. La Convenzione sulletà minima (industria), 1919, la Convenzione sulletà minima (lavoro marittimo), 1920, la Convenzione sulletà minima (agricoltura), 1921, la Convenzione sulletà minima (carbonai e fuochisti), 1921 saranno chiuse ad ogni ulteriore ratifica quando tutti gli Stati membri parti di detta convenzione daranno il loro consenso a detta chiusura, o ratificando la presente convenzione o con una dichiarazione inviata al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro.
4. Dallentrata in vigore della presente convenzione :
5. Dallentrata in vigore della presente convenzione :
Articolo 11
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno trasmesse al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro e da questi registrate.
Articolo 12
1. La presente convenzione non sarà vincolante che per i membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate dal Direttore generale.
2. La convenzione entrerà in vigore dodici mesi dopo che gli strumenti di ratifica di due membri saranno stati registrati dal Direttore generale.
3. Successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 13
1. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere dei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore iniziale della convenzione, con un atto trasmesso al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro e da questi registrato. La denuncia avrà effetto solo un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro un anno dallo scadere del decennio menzionato nel precedente paragrafo, non si sia avvalso della propria facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, dovrà ritenersi vincolato per altri dieci anni e, successivamente, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio secondo le condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 14
1. Il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro lavvenuta registrazione di tutte le ratifiche e denunce pervenutegli dai membri dellOrganizzazione.
2. Nel notificare ai membri dellOrganizzazione lavvenuta registrazione della seconda ratifica pervenutagli, il Direttore generale richiamerà lattenzione dei membri sulla data di entrata in vigore della presente convenzione.
Articolo 15
Il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro trasmetterà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente allarticolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, dati completi in merito a tutte le ratifiche e denunce da lui registrate in conformità dei precedenti articoli.
Articolo 16
Ogni qualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sullapplicazione della presente convenzione ed esaminerà se è il caso di iscrivere allordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 17
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che riveda totalmente o parzialmente la presente convenzione e salvo che la nuova convenzione non disponga diversamente :
2. La presente convenzione resterà tuttavia in vigore nella sua forma e tenore per quei membri che lhanno ratificata e che non intendono ratificare la convenzione riveduta.
Articolo 18
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
Altri riferimenti
Allegato : R146 Raccomandazione sulletà minima, 1973
C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
R190 Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
1 Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale inglese in Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 29 aprile 1981, n° 116.
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