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Convenzione sul reinserimento professionale e loccupazione (persone disabili) (Nota : data di entrata in vigore : 20/06/1985)
Convenzione : C159
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 69
Data dadozione : 01/06/1983
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato
La Conferenza generale dellOrganizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 1° giugno 1983 nella sua sessantanovesima sessione ;
Tenendo presente le norme internazionali esistenti contenute nella raccomandazione relativa allabilitazione e al reinserimento professionale (degli invalidi) 1955, e nella raccomandazione sulla valorizzazione delle risorse umane, 1975 ;
Notando che, a seguito delladozione della raccomandazione relativa allabilitazione e al reinserimento professionale (degli invalidi) nel 1955, sono notevolmente mutati sia il modo di considerare le necessità di reinserimento, sia il settore dintervento e lorganizzazione dei servizi di reinserimento, nonché la legislazione e le consuetudini di vari Paesi membri relative ai temi di cui alla suddetta raccomandazione ;
Considerando che lAssemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 1981 Anno internazionale delle persone disabili, con il tema « completa partecipazione ed uguaglianza » e che un programma di azione mondiale, di vasta portata, relativo alle persone disabili, deve elaborare misure efficaci a livello sia internazionale che nazionale, al fine di realizzare obiettivi di piena partecipazione delle persone disabili alla vita sociale e allo sviluppo, nonché obiettivi di « uguaglianza » ;
Considerando che, a seguito di tali mutamenti è opportuno adottare nuove norme internazionali in materia, che tengano conto in particolare della necessità di assicurare a tutte le categorie di persone disabili, uguali opportunità e trattamento, nelle zone sia rurali che urbane, affinché esse possano svolgere un impiego ed inserirsi nella collettività ;
Avendo deciso di adottare alcune proposte relative al reinserimento professionale, quarto punto allordine del giorno della sessione ;
Avendo deciso che tali proposte assumeranno la forma di una convenzione internazionale ;
adotta, oggi venti giugno millenovecentoottantatre, la convenzione seguente, che sarà denominata Convenzione sul reinserimento professionale e loccupazione (persone disabili), 1983.
PARTE I - DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE
Articolo 1
1. Ai fini della presente convenzione, lespressione « persona disabile » indica qualsiasi persona le cui prospettive di reperire e di conservare un impiego adeguato, nonché di progredire professionalmente, sono notevolmente ridotte a causa di un handicap fisico o mentale debitamente riconosciuto.
2. Ai fini della presente convenzione, ogni Membro dovrà considerare che lo scopo del reinserimento professionale è di consentire alle persone disabili di ottenere e di conservare un impiego adeguato, e di progredire professionalmente, e pertanto di facilitare il loro inserimento o il loro reinserimento nella società.
3. Ogni Membro dovrà applicare le disposizioni della presente convenzione mediante misure adeguate alle condizioni del proprio Paese e conformi elle consuetudini ivi vigenti.
4. Le disposizioni della presente convenzione si applicano a tutte le categorie di persone disabili.
PARTE II - PRINCIPI DELLE POLITICHE DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE E DI OCCUPAZIONE PER LE PERSONE DISABILI
Articolo 2
Ciascun Membro dovrà, conformemente alle condizioni ed alla consuetudine del proprio Paese, e secondo le sue possibilità, formulare, realizzare e rivedere periodicamente una politica nazionale relativa al reinserimento professionale e alloccupazione delle persone disabili.
Articolo 3
La suddetta politica dovrà avere lo scopo di garantire che misure adeguate di reinserimento professionale siano accessibili a tutte le categorie di persone disabili e promuovere le possibilità dimpiego delle persone disabili sul mercato libero del lavoro.
Articolo 4
La suddetta politica dovrà essere fondata sul principio delluguaglianza delle opportunità per i lavoratori disabili e i lavoratori in generale. Dovrà essere rispetta la uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori e le lavoratrici disabili. Speciali disposizioni miranti a garantire una effettiva uguaglianza di opportunità e di trattamento fra i lavoratori disabili e gli altri lavoratori non dovranno essere considerate come discriminatorie rispetto a questi ultimi.
Articolo 5
Le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro dovranno essere consultate in merito alla realizzazione della suddetta politica, ivi inclusi i provvedimenti che devono essere adottati per promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra le istituzioni pubbliche e private che si occupano del reinserimento professionale. Dovranno altresì essere consultate le organizzazioni rappresentative costituite de persone disabili o che si occupano di dette persone.
PARTE III - MISURE DA ADOTTARE A LIVELLO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI SERVIZI DI REINSERIMENTO PROFESSIONALE E DIMPIEGO PER LE PERSONE DISABILI
Articolo 6
Ciascun Membro dovrà, mediante la propria legislazione nazionale o qualsiasi altro metodo conforme alle consuetudini ed alle condizioni nazionali, adottare ogni provvedimento necessario ad applicare gli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente convenzione.
Articolo 7
Le autorità competenti dovranno adottare provvedimenti al fine di fornire e valutare servizi di orientamento professionale, di formazione professionale, di collocamento, di impiego e altri servizi connessi destinati a consentire alle persone disabili di ottenere e conservare un impiego e di progredire professionalmente ; i servizi esistenti per i lavoratori in genere dovranno, ogni qualvolta ciò sia possibile ed opportuno, essere utilizzati con gli adattamenti necessari.
Articolo 8
Dovranno essere adottati provvedimenti per promuovere la creazione e lo sviluppo di servizi di reinserimento professionale e dimpiego per persone disabili nelle zone rurali e nelle collettività isolate.
Articolo 9
Ciascun Membro dovrà fare tutto il possibile per assicurare che siano istruiti e messi a disposizione degli interessati consiglieri esperti in materia di reinserimento, come pure altro personale adeguatamente qualificato, incaricato dellorientamento professionale, della formazione professionale, del collocamento e dellimpiego delle persone disabili.
PARTE IV -DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 10
Le ratifiche formali della presente convenzione verranno comunicate al Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro e da lui registrate.
Articolo 11
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dellOrganizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate del Direttore generale.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore, per ciascun Membro, dodici mesi dopo La data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 12
1. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, mediante un atto inviato al Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro e da lui registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro che abbia ratificato la presente convenzione e che, entro il termine di un anno successivo allo scadere del decennio di cui al precedente paragrafo, non si avvalga della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni, e potrà in seguito denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio alle condizioni previste dal presente articolo.
Articolo 13
1. Il Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dellOrganizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia trasmessagli dai Membri dellOrganizzazione.
2. Notificando ai Membri dellOrganizzazione la registrazione delle seconda ratifica che gli sarà stata trasmessa, il Direttore generale richiamerà lattenzione dei Membri dellOrganizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 14
Il Direttore generale dellOrganizzazione internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, in conformità allarticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo ad ogni ratifica e atto di denuncia che egli avrà registrato in conformità ai precedenti articoli.
Articolo 15
Ogni qualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sullapplicazione della presente convenzione ed esaminerà lopportunità di iscrivere allordine del giorno della Conferenza il problema della sua revisione totale o parziale.
Articolo 16
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che comporti una revisione totale o parziale della presente convenzione, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti :
2. La presente convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e contenuto per tutti i Membri che lavranno ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.
Articolo 17
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
1 Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero degli Affari Esteri - Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati.
Creata da FR. Approvata da CL. Ultima modifica : 27 agosto 2003.