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Convenzione concernente la tutela della salute e le cure mediche dei marittimi (Nota : data di entrata in vigore : 11/01/1991)
Convenzione : C164
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 74
Data dadozione : 08/10/1987
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato
La Conferenza generale dellOrganizzazione internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 24 settembre 1987, nella sua settantaquattresima sessione ;
Notando le disposizioni della convenzione sullesame medico dei marittimi, 1946 ; della convenzione sullalloggio degli equipaggi (riveduta), 1949 ; della convenzione sullalloggio degli equipaggi (disposizioni complementari), 1970 ; della raccomandazione sulle farmacie di bordo, 1958 ; della raccomandazione sulle consultazioni mediche in mare, 1958 ; e della convenzione e della raccomandazione sulla prevenzione degli infortuni (gente di mare), 1970 ;
Notando i termini della convenzione internazionale del 1978 sulle norme di formazione dei marittimi, di rilascio dei brevetti e di vigilanza per quanto concerne la formazione relativa al soccorso medico in caso dinfortuni o di malattie che possano verificarsi a bordo ;
Notando che, per il successo dellazione intrapresa nel campo della tutela della salute e delle cure mediche per i marittimi, occorre che sia mantenuta una stretta cooperazione, nei rispettivi settori, tra lOrganizzazione internazionale del Lavoro, lOrganizzazione marittima internazionale e lOrganizzazione mondiale della Sanità ;
Notando che le seguenti norme sono state di conseguenza elaborate in cooperazione con lOrganizzazione marittima internazionale e lOrganizzazione mondiale della sanità e che si prevede di proseguire la cooperazione con queste organizzazioni per quanto riguarda lapplicazione di tali norme ;
Dopo aver deciso di adottare diverse proposte relative alla protezione della sanità ed alle cure mediche per i marittimi, questione che costituisce il quarto punto allordine del giorno della sessione ;
Dopo aver deciso che tali proposte sarebbero formulate in una convenzione internazionale,
adotta, oggi otto ottobre millenovecentottantasette, la seguente convenzione che sarà denominata Convenzione sulla protezione della salute e le cure mediche (marittimi), 1987.
Articolo 1
1. La presente convenzione si applica ad ogni bastimento marittimo di proprietà pubblica o privata, immatricolato nel territorio di ogni Membro per il quale la convenzione è in vigore e che è di regola adibito alla navigazione marittima commerciale.
2. Lautorità competente deve applicare le disposizioni della presente convenzione alla pesca marittima commerciale nella misura in cui consideri che ciò si attuabile, dopo aver consultato le organizzazioni rappresentative degli armatori nel settore della pesca e dei pescatori.
3. Qualora esistano dei dubbi sul fatto di sapere se una nave deve essere considerata adibita alla navigazione marittima commerciale o alla pesca marittima commerciale ai fini della presente convenzione, la questione deve essere regolata dallautorità competente previa consultazione delle organizzazioni interessate di armatori, di marinai e di pescatori.
4. Ai fini della presente convenzione per « marittimi » o « marinaio » sintendono le persone utilizzate a qualunque titolo a bordo di un bastimento marittimo cui si applica la convenzione.
Articolo 2
Sarà dato effetto alla presente convenzione mediante la legislazione nazionale, convenzioni collettive, regolamenti interni, lodi arbitrali o decisioni giudiziarie o con ogni altro mezzo che si adatti alle condizioni nazionali.
Articolo 3
Ogni Membro deve, tramite la legislazione nazionale, prevedere che gli armatori abbiano la responsabilità di vigilare affinché le navi siano tenute in condizioni sanitarie ed igieniche adeguate.
Articolo 4
Ogni Membro deve vigilare affinché siano adottate misure che assicurino ai marittimi a bordo la protezione della salute nonché cure mediche. Tali misure devono :
Articolo 5
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve avere una farmacia di bordo.
2. Il contenuto della farmacia di bordo e del materiale medico da conservare a bordo devono essere prescritti dallautorità competente, tenendo conto di fattori come il tipo di nave, il numero di persone a bordo, nonché la natura, la destinazione e la durata dei viaggi.
3. Per adottare o rivedere le disposizioni nazionali relative al contenuto della farmacia di bordo ed il materiale medico da conservare a bordo, lautorità competente deve tener conto delle raccomandazioni internazionali in materia, come ledizione più recente della Guida medica internazionale di bordo e la Lista dei farmaci essenziali pubblicati dallOrganizzazione mondiale della Sanità nonché dei progressi realizzati nelle cognizioni mediche e nei metodi di trattamento approvati.
4. La farmacia di bordo ed il suo contenuto, nonché il materiale medico da conservare a bordo, devono essere mantenuti in maniera adeguata, ed ispezionati ad intervalli regolari, che non superino dodici mesi, da persone responsabili designate dallautorità competenti che vigileranno sul controllo delle date di perenzione e delle condizioni di conservazione di tutti i medicamenti.
5. Lautorità competente deve vigilare affinché il contenuto della farmacia di bordo sia oggetto di una lista e che abbia etichette riportanti le denominazioni generiche oltre alla denominazione di marca, le date di perenzione e le condizioni di conservazione e che corrisponda alla guida medica utilizzata a livello nazionale.
6. Lautorità competente deve accertarsi che, nel caso in cui un carico classificato come pericoloso non compaia nelledizione più recente della Guida delle cure mediche di emergenza da somministrare in caso dinfortuni dovuti a merci pericolose, pubblicata dallOrganizzazione marittima internazionale, il capitano, i marittimi, e le altre persone interessate dispongano delle informazioni necessarie sulla natura delle sostanze, i rischi incorsi, le attrezzature necessarie di protezione individuale, le procedure mediche appropriate e gli antidoti specifici. Gli antidoti specifici e le attrezzature di protezione individuale devono trovarsi a bordo allorché merci pericolose sono trasportate.
7. In caso di emergenza, e se un farmaco che è stato prescritto ad un marinaio dal personale medico qualificato non è disponibile nella farmacia di bordo, larmatore deve prendere tutte le misure necessarie per ottenerlo al più presto.
Articolo 6
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve essere provvista di una Guida medica di bordo adottata dallautorità competente.
2. La Guida medica deve spiegare luso del contenuto della farmacia di bordo ed essere concepita in modo da permettere a persone diverse dai medici di fornire cure ai malati o ai feriti a bordo, con o senza consultazione medica via radio o via satellite.
3. Per adottare o rivedere la Guida medica di bordo in uso nel Paese, lautorità competente deve tenere conto delle raccomandazioni internazionali in materia, compresa ledizione più recente della Guida medica internazionale di bordo e della Guida delle cure mediche di emergenza da fornire in caso dinfortuni dovuti a merci pericolose.
Articolo 7
1. Lautorità competente deve assicurare, per mezzo dintese preliminari, che consultazioni mediche via radio o via satellite, compresa la consulenza di specialisti, siano possibili per le navi in mare ad ogni ora del giorno o della notte.
2. Tali consultazioni mediche, compresa la trasmissione via radio o via satellite di messaggi medici fra una nave e le persone sulla terraferma che forniscono la consulenza, devono essere fornite gratuitamente a tutte le navi, a prescindere dal territorio nel quale sono immatricolate.
3. Al fine di assicurare un uso ottimale delle possibilità di consultazioni mediche via radio o via satellite :
4. I marittimi a bordo che chiedono pareri medici via radio o via satellite devono essere preparati allutilizzazione della Guida medica di bordo e della parte medica delledizione più recente del Codice internazionale dei segnali pubblicato dallOrganizzazione marittima internazionale per essere in grado di comprendere il tipo dinformazioni di cui il medico consultato può necessitare, nonché i consigli che ricevono da questultimo.
5. Lautorità competente deve accertarsi che i medici che forniscono consulenza medica nellambito del presente articolo ricevano una formazione adeguata e che siano informati delle condizioni esistenti a bordo delle navi.
Articolo 8
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione, che imbarca cento marinai o più ed effettua normalmente viaggi internazionali di oltre tre giorni, deve avere, fra i membri dellequipaggio un medico incaricato delle cure mediche.
2. La legislazione nazionale deve determinare, tenuto conto in particolare di fattori come la durata, la natura e le condizioni di viaggio ed il numero dei marinai, quali altre navi devono avere un medico nel loro equipaggio.
Articolo 9
1. Ogni nave cui si applica la presente convenzione e che non ha medici a bordo, deve annoverare nel suo equipaggio una o più persone designate per svolgere, nellambito delle loro mansioni regolari, lincarico delle cure mediche e della somministrazione dei farmaci.
2. Le persone incaricate di fornire cure mediche a bordo e che non sono medici, devono aver seguito con successo dei corsi abilitati dallautorità competente, di formazione teorica e pratica in materia di cure mediche. Tali corsi devono consistere :
3. I corsi di cui al presente articolo debbono essere basati sul contenuto delledizione più recente della Guida medica internazionale di bordo,della Guida delle cure mediche di emergenza da fornire in caso dinfortuni dovuti a merci pericolose, del Documento destinato a servire da guida. Guida internazionale di formazione marittima pubblicato dallOrganizzazione marittima internazionale, e della parte medica del Codice internazionale dei segnali, nonché di guide nazionali analoghe.
4. Le persone cui si fa riferimento al paragrafo 2 del presente articolo e tutti gli altri marittimi designati dallautorità competente debbono seguire corsi che consentano loro di mantenere ed accrescere le loro cognizioni e competenze e di essere aggiornati sulle novità, allincirca ogni cinque anni.
5. Tutti i marittimi devono ricevere durante la loro formazione professionale marittima una preparazione vertente sui provvedimenti da adottare immediatamente in caso d infortuni o di altra emergenza medica che si verifichi a bordo.
6. Oltre alla persona o alle persone incaricate delle cure mediche a bordo, uno o più dei membri dellequipaggio designati devono ricevere una formazione di base in cure mediche, che consenta loro di prendere immediatamente provvedimenti efficaci in caso dinfortuni o di malattie suscettibili di verificarsi a bordo.
Articolo 10
Ogni nave cui si applica la presente convenzione deve, qualora ciò sia attuabile, fornire tutta lassistenza medica possibile ad altre navi che se del caso la sollecitano.
Articolo 11
1. Uninfermeria autonoma deve essere prevista a bordo di ogni nave che abbia 500 tonnellate o più di stazza lorda, che imbarchi quindici marinai o più ed il cui viaggio sia previsto per una durata superiore a tre giorni. Lautorità competente potrà concedere deroghe a tale disposizione per quanto concerne le navi adibite alla navigazione costiera.
2. Il presente articolo si applicherà, nella misura in cui ciò sarà ragionevole e praticabile, alle navi da 200 a 500 tonnellate di stazza lorda ed ai rimorchiatori.
3. Il presente articolo non si applica alle navi la cui vela è il principale mezzo di propulsione.
4. Linfermeria deve essere situata in modo tale che laccesso ne sia agevole, che i suoi occupanti siano confortevolmente alloggiati e che possano ricevere in ogni momento, le cure necessarie.
5. Linfermeria deve essere progettata in modo tale da agevolare le consultazioni e le cure di emergenza.
6. Lingresso, le cuccette, lilluminazione, la ventilazione, il riscaldamento e limpianto idraulico devono essere sistemati in modo da assicurare il conforto ed agevolare il trattamento degli occupanti.
7. Il numero di cuccette da installare nellinfermeria deve essere stabilito dallautorità competente.
8. Gli occupanti dellinfermeria devono disporre, per loro uso esclusivo, di latrine che fanno parte dellinfermeria stessa o che siano situate nellimmediata prossimità di questultima.
9. Deve essere vietata lutilizzazione dellinfermeria per scopi diversi da quelli medici.
Articolo 12
1. Lautorità competente deve adottare un modello di rapporto medico per i marittimi, ad uso dei medici di bordo, del capitano o delle persone incaricate delle cure mediche a bordo, nonché degli ospedali o dei medici di terraferma.
2. Il modello di rapporto deve essere specificamente elaborato al fine di agevolare lo scambio dinformazioni mediche e di informazioni attinenti, relative ai marittimi, fra la nave e la terra, in caso di malattia o dinfortunio.
3. Le informazioni contenute nei rapporti medici devono rimanere riservate e devono essere utilizzate unicamente per agevolare il trattamento dei marittimi.
Articolo 13
1. I Membri per i quali la convenzione è in vigore debbono cooperare gli uni con gli altri al fine di promuovere la tutela della salute dei marittimi e le cure mediche a bordo delle navi.
2. Tale cooperazione potrebbe avere come fine, quello di :
3. La cooperazione internazionale nel settore della tutela della salute e delle cure mediche dei marittimi deve essere basata su accordi bilaterali o multilaterali o su consultazioni fra i Membri.
Articolo 14
Le ratifiche formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro e saranno registrate da questultimo.
Articolo 15
1. La presente convenzione sarà vincolante solo per i Membri dellOrganizzazione internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore generale.
2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo la registrazione, ad opera del Direttore generale, delle ratifiche di due Stati membri.
3. Successivamente la presente convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratifica.
Articolo 16
1. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione potrà denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni successivo alla data di entrata in vigore iniziale, mediante un atto trasmesso al Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro e da questultimo registrato. La denuncia avrà effetto non prima di un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che ha ratificato la presente convenzione e che, entro lanno successivo alla scadenza del decennio di cui al paragrafo precedente, non ha esercitato il diritto di denuncia previsto nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni, e successivamente a questo periodo, potrà denunciare la presente convenzione allo scadere di ogni decennio, alle condizioni previste nel presente articolo.
Articolo 17
1. Il Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dellOrganizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di ogni ratifica e denuncia comunicatagli dai Membri dellOrganizzazione.
2. Al momento della notifica ai Membri dellOrganizzazione della seconda ratifica trasmessagli, il Direttore generale richiamerà lattenzione dei Membri dellOrganizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.
Articolo 18
Il Direttore generale dellUfficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite informazioni complete su tutte le ratifiche e su tutti gli atti di denuncia registrati conformemente alle disposizioni dei precedenti articoli, ai fini della relativa registrazione conformemente allarticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Articolo 19
Ogni qualvolta lo giudicherà necessario, il Consiglio di amministrazione dellUfficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sullattuazione della presente convenzione ed esaminerà lopportunità di iscrivere allordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 20
1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione comportante modifiche totali o parziali della presente convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :
2. La presente convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e tenore per i Membri che labbiano ratificata, e che non ratifichino la Convenzione riveduta.
Articolo 21
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
1 Traduzione italiana non ufficiale a cura del Ministero degli Affari Esteri - Servizio del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati.
Creata da FR. Approvata da CL. Ultima modifica : 27 agosto 2003.