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Convenzione relativa alla proibizione
delle forme peggiori di lavoro minorile (Nota : data di entrata in vigore : 19/11/2000)
Convenzione : C182
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 83
Data dadozione : 17/06/1999
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato
Questo strumento fa parte delle convenzioni fondamentali.
La Conferenza generale dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro e ivi riunita il 1º giugno 1999 per lottantasettesima sessione,
Considerata la necessità di adottare nuovi strumenti miranti alla proibizione e alleliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile come priorità assoluta dellazione nazionale e internazionale, ivi incluse la cooperazione e lassistenza internazionali, allo scopo di completare la Convenzione e la Raccomandazione sulletà minima per lammissione al lavoro, del 1973, che rimangono gli strumenti fondamentali per quanto riguarda il lavoro minorile,
Considerato che leffettiva eliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile richiede unazione onnicomprensiva e immediata, che tenga conto dellimportanza dellistruzione di base gratuita e della necessità di sottrarre a tutte queste forme di lavoro i minori in questione e di provvedere alla loro riabilitazione e al loro reinserimento sociale, prendendo anche in considerazione i bisogni delle famiglie,
Richiamando la Risoluzione relativa alleliminazione del lavoro minorile adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro durante la sua 83a sessione, nel 1996,
Riconoscendo che la povertà è una rilevante concausa del lavoro minorile e che la soluzione a lungo termine va cercata in una crescita economica sostenuta che conduca al progresso sociale ed in particolare lalleviamento della povertà e listruzione universale,
Richiamando la Convenzione sui diritti dellinfanzia, adottata dallAssemblea generale della Nazioni Unite il 20 novembre 1989,
Richiamando la Dichiarazione dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e diritti fondamentali sul lavoro ed il suo follow-up, adottata dalla Conferenza Internazionale del Lavoro riunitasi per la sua 86a sessione nel 1998,
Ricordando che alcune delle forme peggiori di lavoro minorile sono trattate in altri strumenti internazionali, in particolare nella Convenzione sul lavoro forzato, del 1930, e nella Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sullabolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù, del 1956,
Avendo deciso di adottare varie proposte riguardanti il lavoro minorile, questione che costituisce il quarto punto dellordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che tali proposte assumano la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi diciassette giugno millenovecentonovantanove, la convenzione qui appresso, denominata Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999.
Articolo 1
Ogni Membro che ratifichi la presente Convenzione deve prendere misure immediate ed efficaci atte a garantire la proibizione e leliminazione delle forme peggiori di lavoro minorile, con procedura durgenza.
Articolo 2
Ai fini della presente Convenzione, il termine « minore » si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni.
Articolo 3
Ai fini della presente Convenzione, lespressione « forme peggiori di lavoro minorile » include :
Articolo 4
1. I tipi di lavoro cui si fa riferimento nellarticolo 3 d) saranno determinati dalla legislazione nazionale o dallautorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate e tenuto conto delle relative norme internazionali, in particolare dei paragrafi 3 e 4 della Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999.
2. Lautorità competente, previa consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, deve localizzare lesistenza dei tipi di lavoro così determinati.
3. La lista dei tipi di lavoro determinati secondo il paragrafo 1 di questo articolo deve essere periodicamente esaminata e ove necessario riveduta, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate.
Articolo 5
Ogni Membro deve, previa consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, istituire o designare i meccanismi idonei per monitorare lapplicazione dei provvedimenti attuativi della presente Convenzione.
Articolo 6
1. Ogni Membro deve definire ed attuare programmi dazione volti ad eliminare prioritariamente le forme peggiori di lavoro minorile.
2. Tali programmi dazione devono essere definiti ed attuati in consultazione con le istituzioni pubbliche competenti e le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, tenendo conto, alloccorrenza, delle opinioni di altri gruppi interessati.
Articolo 7
1. Ogni Membro deve prendere tutti i provvedimenti necessari a garantire leffettiva messa in opera ed applicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione, anche istituendo e applicando sanzioni penali e, alloccorrenza, altre sanzioni.
2. Ogni Membro, tenuto conto dellimportanza delleducazione per leliminazione del lavoro minorile, deve adottare provvedimenti efficaci, con scadenze definite al fine di :
3. Ogni Membro deve designare lautorità competente preposta allapplicazione delle disposizioni attuative della presente Convenzione.
Articolo 8
I Membri devono prendere le opportune iniziative per fornire reciproca assistenza nellattuazione delle disposizioni della presente Convenzione, attraverso il rafforzamento della cooperazione e/o dellassistenza internazionale, che prevedano anche misure di sostegno allo sviluppo economico e sociale, programmi per leliminazione della povertà e listruzione universale.
Articolo 9
Le ratifiche formali della presente Convenzione devono essere comunicate al Direttore Generale dellUfficio Internazionale del Lavoro per essere registrate.
Articolo 10
1. La presente Convenzione vincola soltanto quei Membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sia stata registrata dal Direttore Generale dellUfficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà in vigore 12 mesi dopo la data in cui la ratifica di due Membri sarà stata registrata dal Direttore Generale.
3. In seguito, la presente Convenzione entrerà in vigore per ogni Membro 12 mesi dopo la data in cui la ratifica sia stata registrata.
Articolo 11
1. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione può denunciarla alla scadenza di un periodo di dieci anni a partire dalla data in cui la Convenzione è entrata inizialmente in vigore, per mezzo di una notifica indirizzata al Direttore Generale dellUfficio Internazionale del Lavoro, affinché sia da lui registrata. La denuncia entrerà in vigore un anno dopo la sua registrazione.
2. Ogni Membro che abbia ratificato la presente Convenzione e che, nellanno successivo alla scadenza del periodo di dieci anni indicato nel paragrafo precedente, non eserciti il diritto di denuncia previsto dal presente articolo, sarà vincolato per un altro periodo di dieci anni e, in seguito, potrà denunciare la presente Convenzione alla scadenza di ogni periodo di dieci anni secondo i termini previsti da questo articolo.
Articolo 12
1. Il Direttore Generale dellUfficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia che gli saranno stati comunicati dai Membri dellOrganizzazione.
2. Nel notificare ai Membri dellOrganizzazione la registrazione della seconda ratifica, il Direttore Generale richiamerà lattenzione dei Membri dellOrganizzazione sulla data dellentrata in vigore della Convenzione.
Articolo 13
Il Direttore Generale dellUfficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione in conformità allarticolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, tutti i particolari delle ratifiche e degli atti di denuncia registrati dal Direttore Generale in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti.
Articolo 14
Ogni volta che lo riterrà necessario, il Consiglio damministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza Generale un rapporto sullapplicazione della presente Convenzione ed esaminerà lopportunità di mettere allordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.
Articolo 15
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova Convenzione per una revisione totale o parziale della presente e, a meno che la nuova Convenzione non preveda altrimenti :
2. La presente Convenzione rimarrà comunque in vigore nella sua forma e nel suo contenuto attuali per quei Membri che lhanno ratificata ma che non hanno ratificato la Convenzione di revisione.
Articolo 16
Le versioni francese ed inglese del testo della presente convenzione fanno ugualmente fede.
Altri riferimenti
Allegato : R190 Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
C138 Convenzione sulletà minima, 1973
R146 Raccomandazione sulletà minima, 1973
1 Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo ufficiale inglese in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 12 giugno 2000, n° 135.
Creata da FR. Approvata da CL. Ultima modifica : 27 agosto 2003.