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Convenzione sul lavoro forzato e obbligatorio (Nota : data di entrata in vigore : 01/05/1932)
Convenzione : C29
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 14
Data dadozione : 21/06/1930
Si vedano le ratifiche per questa convenzione
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
Status : strumento aggiornato
Questo strumento fa parte delle convenzioni fondamentali.
La Conferenza generale dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro, e ivi riunitasi il 10 giugno 1930, nella sua quattordicesima sessione,
Avendo stabilito di adottare diverse proposte relative al lavoro forzato o obbligatorio, questione posta al primo punto allordine del giorno della sessione,
Avendo deciso che tali proposte prendano forma di convenzione internazionale,
adotta, oggi ventuno giugno millenovecentotrenta, la convenzione qui appresso denominata Convenzione sul lavoro forzato, 1930, da sottoporsi alla ratifica degli Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro conformemente alle disposizioni dello Statuto dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro.
Articolo 1
1. Ogni Stato membro dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione simpegna ad abolire nel più ; breve termine possibile limpiego del lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme.
2. In vista di questa abolizione totale, si potrà ; far ricorso al lavoro forzato o obbligatorio, durante il periodo transitorio, solo per fini pubblici e a titolo eccezionale, secondo le condizioni e le garanzie previste negli articoli che seguono.
3. Alla scadenza di un periodo di cinque anni dallentrata in vigore della presente convenzione e in occasione del rapporto previsto allArticolo 31, il Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro esaminerà ; la possibilità ; di abolire immediatamente il lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme e deciderà ; se sia il caso discrivere tale questione allordine del giorno della Conferenza.
Articolo 2
1. Ai fini della presente convenzione il termine lavoro forzato o obbligatorio indica ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente.
2. Tuttavia, il termine lavoro forzato o obbligatorio non comprenderà ;, ai fini della presente convenzione :
Articolo 3
Ai fini della presente convenzione il termine autorità ; competente indica sia le autorità ; metropolitane , sia le autorità ; centrali superiori del territorio interessato.
Articolo 4
1. Le autorità ; competenti non dovranno imporre o permettere limposizione di lavoro forzato o obbligatorio a vantaggio di privati, di imprese o di società ; private.
2. Se una tale forma di lavoro forzato o obbligatorio a vantaggio di privati, imprese o società ; private esiste alla data in cui è ; registrata dal Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro la ratifica della presente convenzione da parte di uno Stato membro, tale Stato dovrà ; abolire completamente il lavoro forzato o obbligatorio a partire dalla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti.
Articolo 5
1. Nessuna concessione accordata a privati, imprese o società ; private dovrà ; avere per conseguenza limposizione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio allo scopo di produrre o di raccogliere i prodotti di cui detti privati, imprese o società ; si servono o di cui fanno commercio.
2. Se qualche concessione esistente prevede disposizioni aventi come conseguenza limposizione di siffatto lavoro forzato o obbligatorio, queste disposizioni dovranno essere annullate appena possibile, in conformità ; alle prescrizioni dellArticolo 1° della presente convenzione.
Articolo 6
I funzionari dellamministrazione, ancorché abbiano il dovere di incoraggiare le popolazioni alle quali sono preposti ad una qualunque forma di lavoro, non dovranno esercitare su di esse una pressione collettiva o individuale affinché lavorino a profitto di privati, compagnie o enti privati.
Articolo 7
1. I capi che esercitano funzioni amministrative non dovranno ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio.
2. I capi che esercitano funzioni amministrative potranno, con la espressa autorizzazione delle autorità ; competenti, ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio alle condizioni previste nellArticolo 10 della presente convenzione.
3. I capi legalmente riconosciuti che non ricevano adeguata rimunerazione in altre forme, potranno beneficiare del godimento di servizi personali, purché siano debitamente regolati e tutte le misure opportune siano state prese per evitare abusi.
Articolo 8
1. La responsabilità ; di qualsiasi decisione concernente il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio spetterà ; alle autorità ; civili di grado più ; elevato del territorio interessato.
2. Tuttavia, dette autorità ; potranno delegare alle autorità ; locali di grado più ; elevato il potere di ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio quando esso non implichi lallontanamento dei lavoratori del luogo abituale della loro residenza. Le autorità ; civili di grado più ; elevato potranno parimenti delegare alle autorità ; locali di grado più ; elevato, durante il periodo di tempo e alle condizioni indicate dai regolamenti di cui allArticolo 23, il potere di ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio implicante lallontanamento dei lavoratori dal luogo di loro abituale residenza, sempre che si tratti di agevolare il trasloco dei funzionari dellamministrazione nellesercizio delle loro funzioni ed il trasporto del materiale dellamministrazione.
Articolo 9
Salvo le disposizioni contrarie di cui allArticolo 10 della presente convenzione, ogni autorità ; che possiede il potere dimporre il lavoro forzato obbligatorio non dovrà ; permettere che si ricorra a questa forma di lavoro senza essersi previamente assicurata :
Articolo 10
1. Il lavoro forzato o obbligatorio richiesto a titolo dimposta e il lavoro forzato o obbligatorio richiesto per opere dinteresse pubblico dai capi che esercitano funzioni amministrative devono essere progressivamente aboliti.
2. In attesa dellabolizione, allorché il lavoro forzato sia richiesto a titolo di imposta dai capi che esercitano funzioni amministrative per lesecuzione di opere dinteresse pubblico, le autorità ; competenti dovranno previamente assicurarsi :
Articolo 11
1. Potranno essere sottoposti al lavoro forzato o obbligatorio solo gli adulti validi di sesso maschile la cui età ; non sia presunta inferiore ai 18 anni né superiore ai 45. Salvo per le categorie di lavoro indicate allArticolo 10 della presente convenzione, dovranno essere osservati i limiti e le condizioni seguenti :
2. Ai fini indicati nel capoverso c) di cui sopra, i regolamenti previsti allArticolo 23 della presente convenzione determineranno la proporzione di individui appartenenti alla popolazione permanente valida di sesso maschile che potrà ; essere oggetto di eventuale requisizione, senza che tuttavia tale proporzione possa in alcun modo oltrepassare il 25% della popolazione. Nel determinare detta popolazione, le autorità ; competenti dovranno tener conto della densità ; della popolazione, dello sviluppo sociale e fisico di essa, della stagione e dei lavori che gli interessati devono eseguire sul luogo e per loro proprio conto, e dovranno in modo generale rispettare le necessità ; economiche e sociali della vita normale della collettività ; di cui si tratta.
Articolo 12
1. Il periodo massimo di tempo durante il quale un individuo qualsiasi potrà ; essere costretto al lavoro forzato o obbligatorio nelle sue diverse forme non deve oltrepassare 60 giorni per ogni periodo di 12 mesi, compresi 4 giorni di viaggio necessari per recarsi al luogo del lavoro e ritornare.
2. Ogni lavoratore costretto al lavoro forzato o obbligatorio dovrà ; essere munito di un certificato indicante il periodo di lavoro forzato o obbligatorio che avrà ; effettuato
Articolo 13
1. Lorario normale di lavoro di ogni persona costretta al lavoro forzato o obbligatorio dovrà ; essere lo stesso di quello in uso per il lavoro libero e le ore di lavoro effettuate in più ; della durata normale dovranno essere retribuite allo stesso saggio in uso per lorario supplementare dei lavoratori liberi.
2. Un giorno di riposo settimanale dovrà ; essere accordato a tutte le persone sottoposte a una qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio, ed esso dovrà ; coincidere per quanto è ; possibile con quello consacrato dalle tradizioni e dagli usi del paese o della religione.
Articolo 14
1. Ad eccezione del lavoro previsto allArticolo 10 della presente convenzione, il lavoro forzato o obbligatorio in tutte le sue forme dovrà ; essere retribuito in danaro e a saggi non inferiori, per lo stesso lavoro, sia a quelli in vigore nella regione ove i lavoratori sono occupati sia a quelli in vigore nella regione ove i lavoratori sono stati reclutati.
2. Nel caso di lavoro imposto dai capi nellesercizio delle loro funzioni amministrative, il pagamento del salario nelle condizioni prescritte dal presente paragrafo dovrà ; essere introdotto al più ; presto possibile.
3. I salari dovranno essere versati a ogni lavoratore individualmente e non ai loro capi tribù ; o ad altre autorità ;.
4. I giorni di viaggio necessari per recarsi al luogo del lavoro e per ritornare dovranno essere calcolati, per il pagamento del salario, come giornate di lavoro.
5. Il presente articolo non avrà ; per effetto di vietare la fornitura di razioni alimentari ordinarie come parte del salario, purché tali razioni abbiano almeno un valore equivalente allammontare di cui tengono luogo. Tuttavia, non dovrà ; essere fatta alcuna deduzione dal salario, sia per il pagamento delle imposte, sia per la fornitura di vitto, abiti e alloggio speciali allo scopo di mantenere i lavoratori in grado di continuare il lavoro, avuto riguardo alle condizioni speciali del loro impiego, sia per la fornitura di utensili.
Articolo 15
1. Le norme riguardanti il risarcimento degli infortuni e delle malattie dovute alle condizioni del lavoro e le disposizioni che prescrivono il versamento di unindennità ; alle persone a carico di lavoratori morti o invalidi, che sono o saranno in vigore sul territorio interessato, dovranno applicarsi alle persone sottoposte al lavoro forzato o obbligatorio nelle stesse condizioni che ai lavoratori liberi.
2. In ogni caso, qualsiasi autorità ; che occupi un lavoratore al lavoro forzato o obbligatorio dovrà ; avere lobbligo di assicurarlo qualora un infortunio o una malattia derivante dalle condizioni di lavoro lo renda totalmente o parzialmente incapace di sovvenire ai suoi bisogni. Essa dovrà ; parimenti avere lobbligo di adottare le misure opportune per assicurare il mantenimento di qualunque persona che sia effettivamente a carico del lavoratore in caso dinvalidità ; o di morte dovute alle condizioni di lavoro.
Articolo 16
1. Le persone sottoposte a lavoro forzato o obbligatorio non devono, salvo in caso di eccezionale necessità ;, essere trasferite in regioni dove le condizioni di nutrimento e di clima siano così ; diverse da quelle a cui esse sono state abituate, da costituire un pericolo per la loro salute.
2. In nessun caso sarà ; permesso il trasferimento dei lavoratori, se tutte le misure necessarie ai bisogni del loro alloggiamento e alla tutela della loro salute non siano state strettamente applicate.
3. Allorché il trasferimento non potrà ; essere evitato, si dovranno adottare misure che assicurino ladattamento progressivo alle nuove condizioni di nutrimento e di clima, su parere del competente servizio medico.
4. Nel caso in cui i lavoratori siano chiamati ad eseguire un lavoro regolare al quale essi non sono abituati, dovranno essere adottate misure per assicurare il loro adattamento a questa specie di lavoro, specialmente per quanto riguarda lallenamento progressivo, lorario di lavoro, la concessione di riposi intercalari e il miglioramento o laumento delle razioni alimentari che potessero essere necessari.
Articolo 17
Prima di autorizzare il ricorso al lavoro forzato o obbligatorio per opere di costruzione o di manutenzione che obblighino i lavoratori a dimorare nei luoghi di lavoro per un lungo periodo di tempo, le autorità ; competenti dovranno assicurarsi :
Articolo 18
1. Il lavoro forzato o obbligatorio per il trasporto di persone o di merci, quale ad esempio il lavoro dei portatori e dei battellieri, dovrà ; essere abolito nel più ; breve tempo possibile, e, in attesa dellabolizione, le autorità ; competenti dovranno promulgare regolamenti che stabiliscano in particolare :
2. Nello stabilire i massimi di cui alle lettere c), d), e) del paragrafo precedente, le autorità ; competenti devono tener conto dei vari elementi da considerare, specialmente la capacità ; fisica della popolazione che dovrà ; subire la requisizione, la natura dellitinerario da percorrere, nonché le condizioni climatiche.
3. Le autorità ; competenti devono inoltre prendere le misure necessarie affinché il percorso quotidiano normale dei portatori non superi la distanza corrispondente alla durata media di una giornata di lavoro di otto ore, restando inteso che per determinare tale percorso si debba tener conto non solo del peso da trasportare e della distanza da percorrere, ma anche dello stato della viabilità ;, della stagione e di ogni altro fattore rilevante ; se fosse necessario imporre ai portatori ore supplementari di cammino, queste devono essere retribuite a saggi più ; elevati di quelli ordinari.
Articolo 19
1. Le autorità ; competenti non dovranno autorizzare il ricorso alle coltivazioni obbligatorie, se non allo scopo di prevenire la fame o la carestia dei prodotti alimentari e sempre con la riserva che le derrate o i prodotti così ; ottenuti dovranno rimanere proprietà ; degli individui o della collettività ; che li avranno prodotti.
2. Il presente articolo non dovrà ; avere per effetto, quando la produzione è ; organizzata secondo la legge o i costumi su una base comunale e quando i prodotti o i benefici provenienti dalla vendita di questi prodotti restano in proprietà ; della collettività ;, di abolire lobbligo per tutti i membri della collettività ; di compiere il lavoro così ; imposto.
Articolo 20
Le legislazioni che prevedono la repressione collettiva applicabile a una intera comunità ; per delitti commessi da qualcuno dei suoi membri, non dovranno comportare il lavoro forzato o obbligatorio della collettività ; come uno dei mezzi di sanzione.
Articolo 21
Non si dovrà ; ricorrere al lavoro forzato o obbligatorio per i lavori sotterranei da eseguire nelle miniere.
Articolo 22
Le relazioni annuali che gli Stati membri che ratifichino la presente convenzione simpegnano a presentare allUfficio Internazionale del Lavoro, in conformità ; dellArticolo 22 dello Statuto dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, sulle misure da essi prese per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione, dovranno contenere le informazioni più ; complete possibili, per ogni territorio interessato, sulla misura in cui sarà ; stato fatto ricorso al lavoro forzato o obbligatorio in questo territorio, nonché sui punti seguenti : scopi per cui il lavoro sarà ; stato effettuato ; saggi di morbilità ; e di mortalità ; ; ore di lavoro ; metodi di pagamento dei salari e ammontare di questi, nonché ogni altra informazione pertinente.
Articolo 23
1. Per dare effetto alle disposizioni della presente convenzione, le autorità ; competenti dovranno promulgare una regolamentazione completa e precisa dellimpiego del lavoro forzato o obbligatorio.
2. Tale regolamentazione dovrà ; contenere, in particolare, norme che permettano ad ogni persona sottoposta al lavoro forzato o obbligatorio di presentare alle autorità ; ogni specie di ricorso relativamente alle condizioni di lavoro cui è ; soggetta e che diano garanzie che tali reclami saranno esaminati e presi in considerazione.
Articolo 24
Misure appropriate dovranno essere prese in tutti i casi per assicurare la rigorosa applicazione dei regolamenti concernenti limpiego del lavoro forzato o obbligatorio, sia estendendo al lavoro forzato o obbligatorio le attribuzioni degli organi ispettivi istituiti per la vigilanza del lavoro libero, sia mediante ogni altro sistema conveniente. Dovranno parimenti essere prese misure affinché questi regolamenti siano portati a conoscenza delle persone sottoposte al lavoro forzato o obbligatorio.
Articolo 25
Il fatto di esigere illegalmente il lavoro forzato o obbligatorio sarà ; passibile di sanzioni penali ed ogni Stato membro che ratifichi la presente convenzione avrà ; lobbligo di assicurarsi che le sanzioni imposte dalla legge siano realmente efficaci e rigorosamente applicate.
Articolo 26
Ogni Stato membro dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro che ratifichi la presente convenzione simpegna ad applicarla ai territori sottoposti alla sua sovranità ;, giurisdizione, protezione, tutela od autorità ;, nella misura in cui esso può ; assumere obblighi riguardanti questioni di competenza interna. Tuttavia, qualora uno Stato membro voglia valersi delle disposizioni di cui allArticolo 35 dello Statuto dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, esso dovrà ; unire alla ratifica una dichiarazione che faccia conoscere :
2. La dichiarazione suindicata sarà ; considerata parte integrante della ratifica e produrrà ; identici effetti. Ogni Stato membro che formuli tale dichiarazione avrà ; la facoltà ; di rinunciare, con una nuova dichiarazione, alla totalità ; o a una parte delle riserve contenute, in virtù ; dei capoversi 2 e 3 di cui sopra, nella sua dichiarazione precedente.
Articolo 27
Le ratifiche ufficiali della presente convenzione, effettuate alle condizioni stabilite dallo Statuto dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, saranno comunicate al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro che provvederà ; alla loro registrazione.
Articolo 28
1. La presente convenzione sarà ; vincolante solo per gli Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro le cui ratifiche siano state registrate presso lUfficio Internazionale del Lavoro.
2. Essa entrerà ; in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Stati membri saranno state registrate dal Direttore generale.
3. In seguito, la convenzione entrerà ; in vigore per ogni Stato membro dodici mesi dopo la data in cui la sua ratifica sarà ; stata registrata.
Articolo 29
Allorché le ratifiche di due Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro saranno state registrate presso lUfficio Internazionale del Lavoro, il Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro ne darà ; notifica a tutti gli Stati membri dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro. Egli notificherà ; altresì ; ad essi la registrazione delle ratifiche che gli verranno ulteriormente comunicate da tutti gli altri Stati membri dellOrganizzazione.
Articolo 30
1. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione può ; denunciarla al termine di un periodo di dieci anni dalla data iniziale di entrata in vigore della convenzione, mediante comunicazione al Direttore generale dellUfficio Internazionale del Lavoro da lui registrata. La denuncia non avrà ; effetto che un anno dopo essere stata registrata.
2. Ogni Stato membro che abbia ratificato la presente convenzione, e che, entro un anno dal termine del periodo di dieci anni menzionato al paragrafo precedente, non faccia uso della facoltà ; di denuncia prevista dal presente articolo, sarà ; vincolata per un nuovo periodo di cinque anni e, in seguito, potrà ; denunciare la presente convenzione al termine di ogni periodo di cinque anni alle condizioni previste al presente articolo.
Articolo 31
Ogni qual volta lo riterrà ; necessario il Consiglio di amministrazione dellUfficio Internazionale del Lavoro presenterà ; alla Conferenza generale un rapporto sulla applicazione della presente convenzione ed esaminerà ; lopportunità ; di iscrivere allordine del giorno della Conferenza la questione di una sua revisione totale o parziale.
Articolo 32
1. Nel caso in cui la Conferenza adottasse una nuova convenzione a revisione totale o parziale della presente convenzione, la ratifica da parte di uno Stato membro della nuova convenzione di revisione comporterebbe di pieno diritto, nonostante larticolo 30 di cui sopra, denuncia immediata della presente convenzione, a condizione che la nuova convenzione di revisione sia entrata in vigore.
2. A partire dalla data dellentrata in vigore della nuova convenzione di revisione, la presente convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica degli Stati membri.
3. La presente convenzione rimarrebbe tuttavia in vigore nella sua forma e nel suo contenuto per gli Stati membri che lavessero ratificata e che non ratificassero la convenzione di revisione.
Articolo 33
Il testo francese e il testo inglese della presente convenzione faranno ugualmente fede.
Altri riferimenti
Allegato : R35 Raccomandazione sulla costrizione indiretta al lavoro, 1930
C105 Convenzione sullabolizione del lavoro forzato, 1957
1 Traduzione italiana non ufficiale. Fonte : G. Kojanec (dir.), Convenzioni e raccomandazioni della Organizzazione internazionale del Lavoro 1919-1968 [a cura della SIOI], Padova, 1969.
Creata da FR. Approvata da CL. Ultima modifica : 27 agosto 2003.