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Raccomandazione relativa alletà minima per lassunzione allimpiego
Raccomandazione : R146
Luogo : Ginevra
Sessione della Conferenza : 58
Data dadozione : 26/06/1973
Visualizzare il testo in : francese, inglese, spagnolo
La Conferenza generale dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro,
Avendo convocato a Ginevra il Consiglio di amministrazione dellOrganizzazione Internazionale del Lavoro, e riunitasi in occasione della propria cinquantottesima sessione, il 6 giungo 1973,
Riconoscendo che leffettiva abolizione del lavoro minorile e il progressivo innalzamento delletà minima per lammissione alle attività lavorative costituisce soltanto un aspetto della tutela e della promozione dei bambini e dei giovani,
Avendo recepito la preoccupazione manifestata dallintero sistema delle Nazioni Unite, relativamente a tale tutela e promozione,
Avendo adottato la Convenzione sulletà minima, 1973,
Esprimendo lintenzione di definire alcuni elementi di politica, secondo quanto auspicato dallOrganizzazione internazionale de, Lavoro,
Avendo deciso ladozione di alcune proposte relative alletà minima per lammissione alle attività lavorative, quarto punto dellordine del giorno della sessione,
Avendo stabilito che tali proposte dovranno assumere forma di Raccomandazione, a supplemento della Convenzione sulletà minima, 1973,
adotta, oggi ventisei giugno millenovecentosettantatré, la seguente Raccomandazione, che sarà denominata Raccomandazione sulletà minima, 1973.
I. POLITICA NAZIONALE
1. Al fine di assicurare la riuscita della politica nazionale di cui allart. 1 della Convenzione sulletà minima, 1973, la massima priorità dovrà essere riservata, nelle politiche e nei programmi di sviluppo nazionali, alla pianificazione mirata alla soddisfazione delle esigenze dei bambini e dei giovani, nonché alla graduale estensione delle misure interconnesse, necessarie a garantire le migliori condizioni possibili di salute fisica e mentale, per i bambini e per i giovani.
2. Pertanto, unattenzione particolare dovrà essere dedicata ad aspetti della pianificazione e della politica, quali, ad esempio :
3. Unattenzione particolare dovrebbe essere dedicata alle necessità dei bambini e dei giovani che non hanno famiglia o che non vivono con la propria famiglia, così come a quelle di bambini e giovani migranti che vivono e lavorano con i propri familiari. Tra i provvedimenti più opportuni, in tal senso, dovrebbe essere inclusa lofferta di assistenza e di orientamento professionale.
4. La frequenza scolastica a tempo pieno o la partecipazione a programmi di orientamento o formazione professionale approvati dovrebbero essere rese necessarie e assicurate almeno fino alletà corrispondente a quella indicata per lammissione alle attività lavorative, secondo quanto previsto dallarticolo 2 della Convenzione sulletà minima, 1973.
5.
1) Unopportuna considerazione dovrebbe essere riservata alladozione di provvedimenti (quali, ad esempio, la formazione preliminare) che non comportino rischi, relativamente a quei tipi di impiego o lavoro per cui letà minima prescritta, ai sensi dellarticolo 3 della Convenzione sulletà minima, 1973, sia maggiore rispetto alletà di completamento del periodo di istruzione scolastica obbligatoria.
2) Provvedimenti analoghi dovrebbero essere previsti nei casi in cui tra i requisiti professionali di una particolare occupazione sia inclusa unetà minima di ammissione maggiore rispetto alletà di completamento del periodo di istruzione scolastica obbligatoria.
II. ETÀ MINIMA
6. Letà minima dovrebbe essere fissata allo stesso livello per tutti i settori dellattività economica.
7.
1) I Membri dovrebbero prefiggersi lobiettivo di elevare gradualmente a 16 anni letà minima per lammissione a determinate attività lavorative, conformemente allarticolo 2 della Convenzione sulletà minima, 1973.
2) Nei casi in cui letà minima per le attività lavorative di cui allarticolo 2 della Convenzione sulletà minima, 1973, sia ancora inferiore a 15 anni, opportuni provvedimenti dovrebbero essere presi durgenza al fine di elevarla al livello minimo stabilito.
8. Qualora non sia immediatamente possibile stabilire unetà minima per tutti i tipi di occupazione nel settore dellagricoltura e delle attività connesse, nelle aree rurali, dovrebbe essere fissata una soglia, almeno per i lavori da svolgere nelle piantagioni e nelle altre aziende agricole di cui allarticolo 5, paragrafo 3, della Convenzione sulletà minima, 1973.
III. LAVORI PERICOLOSI
9. Nei casi in cui letà minima per lammissione a tipi di occupazione o lavoro che verosimilmente possano mettere a rischio la salute, la sicurezza o lintegrità morale dei giovani sia ancora inferiore a 18 anni, dovrebbero essere adottati opportuni e immediati provvedimenti, al fine di elevarla al livello stabilito.
10.
1) Nella determinazione dei tipi di occupazione o lavoro di cui allarticolo 3 della Convenzione sulletà minima, 1973, dovrebbero essere tenuti in piena considerazione i pertinenti standard internazionali, quali, ad esempio, quelli relativi a sostanze, agenti o processi pericolosi (comprese le radiazioni ionizzanti), al sollevamento di carichi pesanti, e al lavoro sotterraneo.
2) Lelenco dei tipi di occupazione o lavoro in questione dovrebbe essere periodicamente riesaminato e opportunamente revisionato, particolarmente alla luce del progresso delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.
11. Nei casi in cui, in riferimento allarticolo 5 della Convenzione sulletà minima, 1973, unetà minima non sia immediatamente fissata per certi rami di attività economica o tipi di lavoro, adeguati provvedimenti dovrebbero essere adottati al fine di stabilire una soglia applicabile a quei tipi di occupazione o lavoro che comportino rischi per i giovani.
IV. CONDIZIONI DI LAVORO
12.
1) Opportuni provvedimenti dovrebbero essere adottati al fine di assicurare che le condizioni di lavoro, per i bambini e i giovani di età inferiore a 18 anni, raggiungano e siano mantenute ad un livello soddisfacente.
2) Analogamente, opportuni provvedimenti dovrebbero essere adottati al fine, da un lato, di salvaguardare e tenere sotto controllo le condizioni in cui bambini e giovani svolgono programmi di orientamento e formazione professionale, allinterno delle aziende, preparando istituzioni e scuole alla formazione tecnica o allavviamento, e, dallaltro, di formulare standard per la loro tutela e il loro sviluppo.
13.
1) In riferimento allapplicazione del precedente paragrafo, nonché in attuazione dellarticolo 7, paragrafo 3, della Convenzione sulletà minima, 1973, unattenzione speciale dovrebbe essere riservata ai seguenti aspetti :
2) Il sottoparagrafo 1) del presente paragrafo riguarda anche i giovani marinai, non essendo questi ultimi coperti, relativamente alle materie ivi menzionate, dalle Convenzioni internazionali del lavoro o dalle Raccomandazioni specificamente riguardanti le occupazioni marittime.
V. APPLICAZIONE
14.
1) I provvedimenti intesi ad assicurare leffettiva applicazione della Convenzione sulletà minima, 1973, e della presente Raccomandazione dovrebbero includere :
2) Una maggiore importanza dovrebbe essere attribuita al possibile ruolo degli ispettori, nellambito dellofferta di informazioni e consulenze circa gli strumenti concreti per ladeguamento ai vari provvedimenti, nonché per quanto riguarda lapplicazione degli stessi.
3) Le attività di ispezione sui luoghi del lavoro e della formazione, allinterno delle aziende, dovrebbero essere strettamente coordinate, ai fini di una maggiore efficienza economica, e, in generale, i servizi amministrativi del lavoro dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi responsabili dellistruzione, della formazione, del benessere e dellorientamento dei bambini e dei giovani.
15. Unattenzione particolare dovrebbe essere rivolta ai seguenti aspetti :
16. Al fine di rendere più facile laccertamento delletà, dovrebbero essere adottati i seguenti provvedimenti :
Altri riferimenti
Allegato a : C138 Convenzione sulletà minima, 1973
C182 Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
R190 Raccomandazione sulle forme peggiori di lavoro minorile, 1999
1 Traduzione italiana non ufficiale pubblicata assieme al testo inglese in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, 12 giugno 2000, n° 135.
Creata da FR. Approvata da CL. Ultima modifica : 27 agosto 2003.